SICILIA INFERMIERI Assessorato
“Dopo le selezioni le selezioni nelle Asp faremo quelle nel '118'. Come
discusso nelle passate riunioni alla Regione e più volte anticipato, è previsto un
concorso per Infermieri al ‘118’, che sarà strutturato con il 75% di personale
infermieristico a tempo indeterminato. Durante
le riunioni alla regione avvenute anche in occasione di 3 sit in di
protesta degli Infermieri precari e disoccupati, ci avevano illustrato, relativamente
alla riorganizzazione del 118, che il dipartimento 6 dell’assessorato regionale
ha già iniziato l’iter amministrativo per raggiungere tale obiettivo, previsto all’ art. 24 “Rete dell'emergenza-urgenza
sanitaria”, che l’area
del 118 siciliano deve essere strutturata con il 75% di personale
infermieristico dedicato, cioè a tempo
indeterminato. Tra i requisiti discussi necessari per partecipare al
concorso inseriranno: tre anni di servizio, anche non continuativi, nei reparti
di area critica, l’obbligo di attestati di base e istruttori BLSD, ILS, ecc. certificati I.R.C.
(quest’ultimo criterio già introdotto nell’Avviso regionale
per i fondi FSE n. 18 del
12 agosto 2011 “Operatore Socio Sanitario”. Regione Sicilia - Dipartimento
Osservatorio Epidemiologico – Provvedimenti – Allegato 20 A).
Regione Sicilia - legge n° 5, 14 aprile 2009
Articolo 24 - Rete dell'emergenza-urgenza
sanitaria, comma 5
1. Il sistema regionale di
emergenza-urgenza è articolato in:
a) sistema territoriale di
emergenza: postazioni di soccorso territoriale, punti territoriali di
emergenza, servizi di continuità assistenziali;
b) sistema ospedaliero: pronto
soccorso ospedaliero, dipartimento di emergenza-urgenza.
2. Il sistema di emergenza-urgenza:
a) assicura il coordinamento delle
attività connesse ai prelievi ed ai trapianti di organi in raccordo con il
Centro regionale trapianti;
b) assicura il trasporto di
emergenza neonatale ed il trasporto anche secondario della rete dell'infarto
miocardico acuto;
c) favorisce l'integrazione con i
servizi di continuità assistenziale;
d) si raccorda con la Protezione
civile;
e) collabora con gli altri servizi
pubblici addetti all'emergenza, con le Prefetture ed i dipartimenti di
prevenzione e di tutela dei luoghi di lavoro;
f) partecipa alla stesura di piani
di intervento sanitario delle maxi-emergenze.
3. Alfine di svolgere le attività di
cui al comma 2, nonchè allo scopo di effettuare il coordinamento del servizio e
di ricevere ed autorizzare le richieste per missioni di ambulanze e/o
elisoccorso primario e secondario, valutandone la criticità ed il grado di
complessità in relazione alla tipologia dell'emergenza, operano quattro
centrali operative, corrispondenti a quelle già esistenti.
4. Le centrali operative effettuano
il coordinamento del servizio nei rispettivi ambiti di riferimento, ricevendo
le richieste di intervento, valutandone la criticità ed il grado di complessità
in relazione alla tipologia dell'emergenza ed autorizzando le missioni di
autosoccorso e/o elisoccorso primario e secondario.
5. CIASCUNA CENTRALE OPERATIVA DEVE ESSERE
DOTATA, OLTRE CHE DEL NECESSARIO PERSONALE DI SUPPORTO, DI PERSONALE
ESCLUSIVAMENTE DEDICATO AVENTE REQUISITI PROFESSIONALI SECONDO LA
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, RECLUTATO TRA IL PERSONALE MEDICO DELL'AREA DI
EMERGENZA-URGENZA E TRA IL PERSONALE INFERMIERISTICO CHE OLTRE A SPECIFICA FORMAZIONE DI BASE ABBIA SUPERATO ADEGUATI
PERCORSI FORMATIVI E DI ADDESTRAMENTO RIVOLTI ANCHE ALLA CONOSCENZA E
ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZA NELLE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLO
SCENARIO, DI RICONOSCIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA, DI ESECUZIONE DELLE
MANOVRE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI VITALI, DI SVILUPPO DEL COORDINAMENTO CON LE
STRUTTURE DELLA RETE DELL'EMERGENZA E DEGLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI ADDETTI
ALL'EMERGENZA.
6. Un'articolazione organizzativa
del sistema di emergenza-urgenza, completata l'informatizzazione del servizio,
potrà essere rimodulata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità
previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana.
7. Il personale medico ed
infermieristico da utilizzare nel Servizio emergenza urgenza 118 è scelto da una
graduatoria regionale, regolamentata con successivo provvedimento
dell'Assessore regionale per la sanità, composta da soggetti in possesso dei
requisiti formativi e di addestramento previsti dalla normativa vigente
relativa ai servizi di emergenza-urgenza e in via prioritaria dal personale in
servizio già utilizzato nelle ambulanze medicalizzate attive nel territorio
regionale ed in possesso dei requisiti previsti.
8. Al fine di assicurare omogeneità
di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa è istituito,
senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale nè del
bilancio della Regione, il Comitato regionale per l'emergenza-urgenza,
presieduto dall'Assessore regionale per la sanità, o da un suo delegato,
composto dai responsabili delle Centrali operative del Servizio emergenza
urgenza 118, dai direttori sanitari delle aziende sedi di Centrali operative,
nonchè dai referenti provinciali per il Servizio 118 individuati dai direttori
generali delle aziende sanitarie provinciali che non siano sede di Centrali
operative.
9. Con decreto dell'Assessore
regionale per la sanità, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di
funzionamento del Servizio emergenza-urgenza 118 e le procedure per l'adozione
di protocolli operativi finalizzati a promuovere la qualità, l'efficienza e
l'uniformità del servizio nell'intero territorio della Regione e a garantire il
coordinamento tra le centrali operative e con la rete assistenziale, nonchè le
linee guida per la formazione e l'aggiornamento del personale.
10. L'espletamento delle attività
afferenti al Servizio di emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio
regionale, diverse da quelle di cui al comma 4 espletate dalle Centrali
operative, può essere assolto anche avvalendosi, nel rispetto dei principi
fissati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, di
organismi a totale partecipazione pubblica che esercitino la propria attività
esclusivamente nei confronti della Regione siciliana e nel relativo ambito
territoriale.
11. Le modalità di affidamento delle
attività di trasporto per il Servizio di emergenza-urgenza 118 di cui al comma
10, sono determinate sentita la competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
12. Nel triennio successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, per l'espletamento delle
attività afferenti al Servizio di emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio
regionale, diverse da quelle di cui al comma 4 espletate dalle Centrali
operative, è fatto divieto di procedere all'impiego di personale in numero
superiore a quello utilizzato dall'attuale gestore del servizio alla predetta
data.
13. La maggiore spesa derivante
dall'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta per l'espletamento
dell'attività di cui al presente articolo trova riscontro, a decorrere
dall'anno 2009, nella corrispondente maggiore entrata che si realizza nella
U.P.B. 4.3.1.1.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e
per il triennio 2009-2011

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