mercoledì 15 maggio 2013

Concorso Infermiere Bacino Sicilia Occid. CGA respinge l’appello dell’ as-sess alla sanita’-A.s.p. di Palermo contro sentenza T.a.r. di PA. CGA accoglie con rinvio al TAR


N.   440/13  Reg.Sent.

N.     869     Reg.Ric.

ANNO  2012
 





 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
            Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 869/2012 proposto da
ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA,
in persona dell’Assessore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
c o n t r o
BRUNO CARMELO e VIOLA ROSARIO, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Barbera ed elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Pacini n. 12, presso lo studio dell’avv. Francesca Saccullo;
e nei confronti
dell’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Damiani e Francesca Lubrano ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Pindemonte n. 88, presso l’Ufficio Contenzioso del Lavoro;
dell’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONE” DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
dell’AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE “CIVICO - G. DI CRISTINA E BENFRATELLI”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
dell’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sezione prima) - n. 880 del 20 aprile 2012.
            Visto il ricorso con i relativi allegati;
            Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. A. Barbera per Bruno Carmelo e Viola Rosario e degli avv.ti F. Damiani e F. Lubrano per l’ASP di Palermo;
            Visti gli atti tutti della causa;
            Relatore il Consigliere Alessandro Corbino;
            Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 6 marzo 2013 l’avv. dello Stato Tutino per l’assessorato appellante, l’avv. A. Barbera per gli appellati e l’avv. F. Damiani per l’ASP di Palermo;
            Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
            L’appello è proposto contro la decisione n. 880/2012 del TAR per la Sicilia di Palermo, che ha accolto il ricorso dei signori Carmelo Bruno e Rosario Viola rivolto all’annullamento del bando di concorso pubblico per titoli, emanato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per la copertura di n. 21 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (ctg. "D"\ per il "bacino Sicilia occidentale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie concorsi n. 18 del 31.12.2010 e sulla G.U.R.I - Serie speciale Concorsi ed esami n. 02 del 7/1/2011; nonché, in parte qua, dell’avviso pubblico, per titoli, di mobilità in ambito regionale ed interregionale, emanato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per la copertura di complessivi n. 17 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica (ctg. "D") per il "bacino Sicilia occidentale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie concorsi n. 18 del 31.12.2010 e sulla G.U.R.I - Serie speciale Concorsi ed esami n. 02 del 7/1/2011; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese, ove occorra, la circolare assessoriale n. 52113 del 3.12.2010 e le delibere nn. 999 e 995, entrambe del 20/12/2010, richiamate rispettivamente nei predetti bandi.
            Ha ritenuto il TAR – respinte le eccezioni sulla giurisdizione e sulla asserita carenza di interesse dei ricorrenti, in relazione alla loro utile collocazione in graduatoria – fondate le censure sollevate dai ricorrenti, che hanno fatto valere la circostanza che le Amministrazioni interessate avrebbero dovuto, per la copertura dei posti in questione, attivare procedure di mobilità con preferenza sulla indizione del concorso.
            Contro tale decisione propone appello l’Assessorato regionale della Salute, che ne chiede la riforma riproponendo le censure di inam-missibilità del ricorso per carenza di interesse e riaffermando nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati.
            Con ordinanza n 632/2012 questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare dell’Amministrazione appellante.
D I R I T T O
L’appello è infondato.
Vanno invero pienamente condivise le valutazioni già espresse dal TAR nella impugnata decisione.
Per quanto riguarda il contestato interesse degli originari ricorrenti, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria di mobilità, deve infatti sottolinearsi che – come chiarito dalla decisione n. 14/2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, già richiamata dal TAR – ciò che rileva è il fatto (non irragionevole) che eventuali rinunce da parte di concorrenti collocati in graduatoria in posizioni più favorevoli possono pur sempre intervenire, rendendo dunque attuale e concreto l’interesse dei soggetti collocati a seguire nella medesima graduatoria.
Per quanto riguarda poi le questioni di merito, vanno fatte le considerazioni seguenti.
Quanto al problema dei rapporti tra ricorso alla mobilità e ricorso al concorso, va condivisa la valutazione del Giudice di primo grado, che – richiamando sul punto la decisione n. 14/2011 dell’Adunanza Plenaria – ha ritenuto che la recessività del ricorso a nuove procedure di assunzione rispetto ad una razionale utilizzazione delle risorse esistenti (e dunque alla mobilità delle medesime), appaia principio conforme al buon andamento della pubblica amministrazione e ora anche espressamente adottato dal testo riformato dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per effetto delle modifiche intervenute con il decreto legge n. 7/2005 (convertito dalla legge n. 43/2005 e n. 246/ 2005).
            E quanto all’asserito vincolo che deriverebbe dall’art. 17 comma 10 DL 78/2009 (che imporrebbe appunto – secondo la prospettazione dell’Amministrazione appellante – di tenere conto delle prioritarie aspettative di stabilizzazione eventualmente pendenti), deve, ancora una volta, condividersi la valutazione del TAR: la norma definisce  solo una “facoltà” (entro il limite fissato) di operare una riserva – nel “concorso” – in favore di stabilizzandi. Essa dunque né vincola, né comunque può valere nella circostanza. La facoltà in oggetto – riferendosi appunto al “concorso” – non può che essere, ovviamente, subordinata al fatto che non vi siano preclusioni per questo e viene dunque in rilievo solo in seguito all’eventuale infruttuoso esperimento della mobilità. La ratio del sistema appare ispirata ad un quadro chiaro di coerenze: esigenze di contenimento della spesa e di razionalizzazione della distribuzione, occupazione delle risorse (migliore impiego di quelle disponibili e già ulteriormente qualificate dall’esperienza lavorativa consolidata) impongono di dare precedenza al criterio della mobilità. In mancanza della possibilità di farvi ricorso (indisponibilità constatata), l’interesse pubblico esige che si proceda al reclutamento dei “più bravi” attraverso concorso, con facoltà di tenere conto tuttavia – secondo una discrezionale valutazione – dell’interesse concorrente (e perciò “contenuto” entro un limite definito), socialmente apprezzabile, di dare “stabilità” a rapporti precari in corso, che – benché instaurati in base a valutazioni che non possono essere poste sullo stesso piano di quelle che si esprimono in sede concorsuale (platea degli interessati coinvolgibili e qualificazione specifica emergente da valutazioni comparative) – appaiano tuttavia in grado (in ragione della conseguita qualificazione di fatto determinata dalla esperienza lavorativa in atto) di realizzare una soddisfacente risposta alle esigenze di fabbisogno di personale qualificato.
Per tali premesse, l’appello deve considerarsi infondato e deve perciò essere respinto.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sussitono giustificate ragioni per compensare le spese tra le parti.
P. Q. M.
            Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
            Spese compensate.
            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
            Così deciso in Palermo il 6 marzo 2013 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Guido Salemi, Presidente f.f., Vincenzo Neri, Marco Buricelli, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, estensore, Componenti.
F.to Guido Salemi, Presidente f.f.
F.to Alessandro Corbino, Estensore

Depositata in Segreteria
3 maggio 2013

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