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IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N
T E N Z A
sul ricorso in appello n. 869/2012 proposto da
ASSESSORATO
DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA,
in persona dell’Assessore in carica,
rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello
Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge
domiciliato;
c o n
t r o
BRUNO CARMELO e VIOLA ROSARIO, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Barbera ed elettivamente domiciliati
in Palermo, via G. Pacini n. 12, presso lo studio dell’avv. Francesca Saccullo;
e nei
confronti
dell’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Damiani e
Francesca Lubrano ed elettivamente domiciliata
in Palermo, via Pindemonte n. 88, presso l’Ufficio Contenzioso del Lavoro;
dell’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “PAOLO GIACCONE” DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
dell’AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE “CIVICO - G. DI CRISTINA E BENFRATELLI”, in
persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in
giudizio;
dell’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per
l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la
Sicilia - sede di Palermo (sezione prima) - n. 880 del 20 aprile 2012.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. A. Barbera per Bruno Carmelo e
Viola Rosario e degli avv.ti F. Damiani e F. Lubrano per l’ASP di Palermo;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
il Consigliere Alessandro Corbino;
Uditi,
altresì, alla pubblica udienza del 6 marzo 2013 l’avv. dello Stato Tutino per
l’assessorato appellante, l’avv. A. Barbera per gli appellati e l’avv. F.
Damiani per l’ASP di Palermo;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
L’appello è
proposto contro la decisione n. 880/2012 del TAR per la Sicilia di Palermo, che
ha accolto il ricorso dei signori Carmelo Bruno e Rosario Viola rivolto
all’annullamento del bando di concorso
pubblico per titoli, emanato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per
la copertura di n. 21 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica (ctg. "D"\ per il "bacino Sicilia
occidentale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
serie concorsi n. 18 del 31.12.2010 e sulla G.U.R.I - Serie speciale Concorsi
ed esami n. 02 del 7/1/2011; nonché, in
parte qua, dell’avviso pubblico, per titoli, di mobilità in ambito
regionale ed interregionale, emanato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo,
per la copertura di complessivi n. 17 posti di collaboratore professionale
sanitario tecnico sanitario di radiologia medica (ctg. "D") per il
"bacino Sicilia occidentale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana serie concorsi n. 18 del 31.12.2010 e sulla G.U.R.I -
Serie speciale Concorsi ed esami n. 02 del 7/1/2011; nonché di ogni altro atto
presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese, ove occorra, la circolare
assessoriale n. 52113 del 3.12.2010 e le delibere nn. 999 e 995, entrambe del
20/12/2010, richiamate rispettivamente nei predetti bandi.
Ha
ritenuto il TAR – respinte le eccezioni sulla giurisdizione e sulla asserita
carenza di interesse dei ricorrenti, in relazione alla loro utile collocazione
in graduatoria – fondate le censure sollevate dai ricorrenti, che hanno fatto
valere la circostanza che le
Amministrazioni interessate avrebbero dovuto, per la copertura dei posti in
questione, attivare procedure di mobilità con preferenza sulla indizione del concorso.
Contro tale decisione propone
appello l’Assessorato regionale della Salute, che ne chiede la riforma
riproponendo le censure di inam-missibilità del ricorso per carenza di
interesse e riaffermando nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Con ordinanza n 632/2012 questo
Consiglio ha respinto l’istanza cautelare dell’Amministrazione appellante.
D I R
I T T O
L’appello è infondato.
Vanno invero
pienamente condivise le valutazioni già espresse dal TAR nella impugnata
decisione.
Per quanto
riguarda il contestato interesse degli originari ricorrenti, in relazione alla
loro collocazione nella graduatoria di
mobilità, deve infatti sottolinearsi che – come chiarito dalla decisione n.
14/2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, già richiamata dal TAR –
ciò che rileva è il fatto (non irragionevole) che eventuali rinunce da parte di
concorrenti collocati in graduatoria in posizioni più favorevoli possono pur
sempre intervenire, rendendo dunque attuale e concreto l’interesse dei soggetti
collocati a seguire nella medesima graduatoria.
Per quanto riguarda poi le questioni di
merito, vanno fatte le considerazioni seguenti.
Quanto al problema dei rapporti tra ricorso
alla mobilità e ricorso al concorso, va condivisa la valutazione del Giudice di
primo grado, che – richiamando sul punto la decisione n. 14/2011 dell’Adunanza
Plenaria – ha ritenuto che la recessività del ricorso a nuove procedure di
assunzione rispetto ad una razionale utilizzazione delle risorse esistenti (e
dunque alla mobilità delle medesime), appaia principio conforme al buon
andamento della pubblica amministrazione e ora anche espressamente adottato dal
testo riformato dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per effetto
delle modifiche intervenute con il decreto legge n. 7/2005 (convertito dalla
legge n. 43/2005 e n. 246/ 2005).
E
quanto all’asserito vincolo che deriverebbe dall’art. 17 comma 10 DL 78/2009
(che imporrebbe appunto – secondo la prospettazione dell’Amministrazione
appellante – di tenere conto delle prioritarie aspettative di stabilizzazione
eventualmente pendenti), deve, ancora una volta, condividersi la valutazione
del TAR: la norma definisce solo una
“facoltà” (entro il limite fissato) di operare una riserva – nel “concorso” –
in favore di stabilizzandi. Essa dunque né vincola, né comunque può valere
nella circostanza. La facoltà in oggetto – riferendosi appunto al “concorso” –
non può che essere, ovviamente, subordinata al fatto che non vi siano
preclusioni per questo e viene dunque in rilievo solo in seguito all’eventuale
infruttuoso esperimento della mobilità. La ratio
del sistema appare ispirata ad un quadro chiaro di coerenze: esigenze di
contenimento della spesa e di razionalizzazione della distribuzione,
occupazione delle risorse (migliore impiego di quelle disponibili e già
ulteriormente qualificate dall’esperienza lavorativa consolidata) impongono di
dare precedenza al criterio della mobilità. In mancanza della possibilità di
farvi ricorso (indisponibilità constatata), l’interesse pubblico esige che si
proceda al reclutamento dei “più bravi” attraverso concorso, con facoltà di
tenere conto tuttavia – secondo una discrezionale valutazione – dell’interesse
concorrente (e perciò “contenuto” entro un limite definito), socialmente
apprezzabile, di dare “stabilità” a rapporti precari in corso, che – benché
instaurati in base a valutazioni che non possono essere poste sullo stesso piano
di quelle che si esprimono in sede concorsuale (platea degli interessati
coinvolgibili e qualificazione specifica emergente da valutazioni comparative)
– appaiano tuttavia in grado (in ragione della conseguita qualificazione di
fatto determinata dalla esperienza lavorativa in atto) di realizzare una
soddisfacente risposta alle esigenze di fabbisogno di personale qualificato.
Per tali premesse, l’appello deve
considerarsi infondato e deve perciò essere respinto.
Ritiene altresì
il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere
assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente
decisione.
Sussitono
giustificate ragioni per compensare le spese tra le parti.
P. Q.
M.
Il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Palermo il 6 marzo 2013 dal Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in
camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Guido Salemi, Presidente f.f., Vincenzo
Neri, Marco Buricelli, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, estensore, Componenti.
F.to Guido Salemi, Presidente f.f.
F.to Alessandro
Corbino, Estensore
Depositata
in Segreteria
3
maggio 2013
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